Nel
1991, anno in cui ricorreva il primo centenario della Rerum Novarum, fu approvato
dalla Regione Lazio la L.R. n. 36/91 con lo scopo di istituire nel Comune di
Carpineto Romano un "Centro di documentazione e di studi sociali"
in onore di Papa Leone XIII.
Per ricordare ed onorare in maniera perenne e viva la figura di Papa Leone XIII,
l'Associazione garantirà la sistemazione, il riordino, la conservazione
e l'incremento del materiale documentale riguardante la vita, le opere di Leone
XIII, assicurerà la fruizione pubblica di detto materiale e svolgerà
un'azione tesa ad informare e pubblicizzare la ricerca storica su Leone XIII
e sulle sue opere ed il suo tempo.
L'Associazione intende, inoltre, proporsi come centro studi del pensiero sociale
della Chiesa, delle idee sociali nell'età di Leone XIII e dei diversi
approcci culturali alla questione sociale.
ATTO
COSTITUTIVO E STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
"ISTITUTO
CULTURALE LEONE XIII"
L’anno 2000 tra i Sig.ri :
Si conviene quanto segue:
premesso
" ISTITUTO CULTURALE LEONE XIII "
ente che ha lo scopo di favorire, sostenere e promuovere l’attività di raccolta di documenti, memorie, e studi sul suo pontificato, sulla sua epoca e sulla questione sociale che nell’Enciclica "Rerum Novarum" trova la massima espressione, tutto ciò premesso e confermato
" ISTITUTO CULTURALE LEONE XIII "
ALLEGATO " A "
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ISTITUTO CULTURALE LEONE XIII"
Art.1) COSTITUZIONE
E’ costituita
per iniziativa del Comune di Carpineto Romano e della Diocesi di Anagni-Alatri:
L’ ASSOCIAZIONE ISTITUTO CULTURALE LEONE XIII in breve denominato " ISTITUTO
CULTURALE LEONE XIII " in memoria del Papa Vincenzo Gioacchino Pecci elevato
al soglio pontificio con il nome di Leone XIII.
Art.2) SEDE
L’ Associazione
ha sede temporaneamente presso il Comune di Carpineto Romano e successivamente
verrà ubicata in Carpineto Romano (RM) in Largo Lavatoio snc, presso
il Centro Studi Sociali " Leone XIII " .
Art.3) SCOPI
ISTITUZIONALI
1. L’ Associazione,
che non ha scopo di lucro, persegue le seguenti finalità :
L’Associazione intende, inoltre, proporsi come centro studi sociali:
2.L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art.4) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
2. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intenda aderirvi e la quota annuale di iscrizione all’Associazione.
a. I versamenti degli associati possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l’ammissione e l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. Le quote degli associati non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Art.5)
SOCI E BENEMERITI DELLA ASSOCIAZIONE.
Il numero dei
soci è illimitato.
Sono aderenti all’Associazione :
1. Gli associati sono tenuti all’osservanza dello Statuto,dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
2. L’adesione
all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta
per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. L’adesione all’Associazione
comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea
per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per
la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
4. Sono soci Fondatori
coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione stessa.
5. Sono soci Ordinari
dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua
esistenza.
6. Sono Benemeriti
dell’Associazione coloro che effettuano contributi , elargizioni, donazioni
o lasciti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione.
7. La divisione
degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento
tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
Ciascun Aderente
in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
8. Chi intende aderire
all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione
recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione
si propone e l’impegno ad approvare e osservarne Statuto e Regolamento.
9. Il Consiglio
di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro
sessanta giorni dal loro ricevimento.Lo stesso Consiglio adotterà con
successiva delibera un apposito Regolamento interno che disciplinerà
i criteri di ammissione all’associazione.
10. Chiunque aderisca
all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà
di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa ; tale recesso
, salvo il caso di recesso per giusta causa nel qual caso esso produce effetti
immediati, ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel
quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà
di recesso.
11.In presenza di
inadempienza agli obblighi di versamento oppure agli altri gravi motivi, chiunque
partecipa all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione.
L’esclusione ha
effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di
esclusione , il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione
è stata deliberata.
Nel caso che l’escluso
non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio
Arbitrale nominato secondo l’art. 19 del presente Statuto ;in tal caso l’efficacia
della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del
Collegio stesso.
Art.6)
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Sono Organi della Associazione
:
L’elezione
degli Organi dell’ Associazione non può essere in alcun modo vincolata
o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione
all’ elettorato attivo e passivo.
Vige pertanto il
principio dell’eleggibilità libera degli organi amministrativi e del
voto singolo di cui all’art.2532 c.c.
L’Istituto culturale
potrà essere supportato nell’attività amministrativa dal settore
cultura dell’amministrazione comunale del Comune di Carpineto Romano.
Art.7)
ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE
L’assemblea
è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l’organo
sovrano dell’ Associazione stessa.
L’Assemblea si riunisce
almeno due volte all’ anno per l’ approvazione del bilancio consuntivo (entro
il 31 maggio) e del bilancio preventivo (entro il 31 Dicembre). Essa inoltre:
L’Assemblea
è convocata:
- su iniziativa del Presidente
e/o del Vice Presidente ed almeno due volte l’anno, in occasione dell’approvazione
del bilancio preventivo e consuntivo .
- su richiesta motivata
di almeno un terzo dei consiglieri in carica.
La convocazione
è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, alternativamente
a mezzo lettera raccomandata a.r., fax, lettera o raccomandata a mano.
L’Assemblea è
validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione
siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
In seconda convocazione
l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
L’adunanza di seconda
convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima
convocazione.
Per la validità
delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, segreto o palese,
della maggioranza dei presenti.
In caso di parità
dei voti prevale il voto del Presidente.
Per l’ approvazione
dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi
di gestione, riserve o fondi , occorre il voto dei favorevole della maggioranza
dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
Per le deliberazioni
di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre
il voto dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
I verbali delle
riunioni delle deliberazioni della Assemblea , opportunamente numerati in
via progressiva annuale, e debitamente firmati dal Presidente e/o dal Vice
Presidente e dal Segretario della riunione, sono contenuti in apposito fascicolo
sotto la cura e responsabilità del Segretario.
Art.8
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’ Associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo composto a scelta dell’Assemblea,
da un minimo di 5 ( cinque ) ad un massimo di 9 ( nove ) membri compreso il
Presidente,il Presidente Onorario e l’Assessore alla cultura pro-tempore del
Comune di Carpineto Romano.
I Consiglieri devono
essere Aderenti all’Associazione, durano in carica per cinque anni e sono
sempre rieleggibili .
Qualora per qualsiasi
motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri l’ intero consiglio Direttivo
si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
In caso di cessazione
per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso
fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino
alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento
della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto dura in carica
per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il
consigliere cessato.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
Il Consiglio
Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga
opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri
o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta, almeno cinque
giorni prima della riunione, alternativamente a mezzo lettera raccomandata
A.R.,fax, lettera e raccomandata a mano da spedire a tutti i componenti del
Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo
è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà
dei suoi membri.
Le deliberazione
del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
Art. 9.
IL PRESIDENTE
Il Presidente
è a tutti gli effetti il legale rappresentante dell’Ente.
Il Presidente di
diritto dell’associazione è il sindaco-pro – tempore del Comune di
Carpineto Romano.
Egli :
Nella sua attività
il Presidente si avvale della collaborazione del Direttore e del Segretario
dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo
può delegare al Presidente , ed in caso di suo impedimento al vice,
l’esercizio di determinate funzioni proprie del Consiglio stesso, precisandone
la natura ed i limiti.
Art.10 PRESIDENTE ONORARIO
Il presidente onorario dell’Istituto culturale è di diritto il Vescovo della Diocesi Anagni-Alatri, socio fondatore dell’associazione.
Nelle manifestazioni ufficiali il Presidente onorario rappresenta a pieno titolo l’Istituto Leone XIII.
Art.11
VICE-PRESIDENTE
Il vice-Presidente
viene eletto a maggioranza semplice del Consiglio d’amministrazione nella
sua prima seduta, e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.
Il Vice-Presidente
esercita gli stessi poteri e funzioni del Presidente, in via sostitutiva e
vicaria quando si verifichi un impedimento dell’esercizio di tali funzioni
da parte del Presidente.
Art.12 IL SEGRETARIO
Il Segretario
dell’Ente è nominato dal Consiglio Direttivo e dovrà avere una
comprovata competenza culturale sulle tematiche leoniane e sociali.
Il Segretario partecipa
alle adunanze del Consiglio con semplice parere consultivo.
Esso risponde direttamente
al Consiglio Direttivo per tutto quanto riguarda le attività che il
Consiglio stesso vorrà affidargli.
Cura i rapporti
con gli Enti esterni relativamente agli argomenti di sua competenza.
Art.13
IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO CULTURALE
Il Direttore
è nominato dal consiglio direttivo e dovrà essere una riconosciuta
personalità della cultura ed uno studioso di tematiche sociali con
attitudini e capacità gestionali.
Il Direttore dell’Istituto
Culturale :
a) Da
esecuzione ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ;
b) Coordina l’attività
del Comitato Tecnico-Scientifico;
c) Formula
ipotesi di lavoro e suggerisce all’Organo amministrativo i mezzi necessari
e più opportuni per la realizzazione dei fini che la Associazione
si prefigge;
d) Coordina e
promuove le attività dell’Ente in modo che esse siano tempestive
ed efficaci;
e) Cura i rapporti
con gli Enti esterni relativamente agli argomenti di sua competenza.
Art.14
IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Il Comitato Tecnico Scientifico
proporrà al Consiglio Direttivo le linee guida e gli indirizzi culturali
da sviluppare nelle attività da programmare.
I membri che comporranno
il Comitato sono indicati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e dovranno
essere studiosi prestigiosi della figura di Leone XIII e del pensiero sociale-cattolico
e più in generale della Questione Sociale.
Le funzioni del
Comitato tecnico-scientifico sono gratuite.
Non spetta agli
stessi alcun rimborso di spesa ove non sia stata autorizzata preventivamente,
ossia riconosciuta indispensabile all’adempimento del mandato.
Art.15
COMITATO D’ONORE
Il Consiglio
Direttivo dell’Associazione individuerà, inoltre, un elenco di personalità
di riconosciuto prestigio da inserire nel Comitato d’onore.
Art.16
COLLEGIO DEI REVISORI
Le funzioni
di controllo sono esercitate da tre revisori dei conti membri effettivi e
due supplenti nominati dall’Assemblea degli Associati, di cui uno indicato
dall’amministrazione Comunale individuabile nel responsabile del servizio
finanziario del Comune.
Il Presidente deve
essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero
di Grazia e Giustizia.
I Revisori dei Conti
durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati; essi possono assistere
alle sedute del Consiglio Direttivo.
Ai Revisori dei
Conti è affidata la vigilanza sulla gestione della Associazione.
A tal fine essi :
Art.17
L’ESERCIZIO FINANZIARIO E IL BILANCIO
L’esercizio
finanziario dell’Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno.
L’assemblea degli
Associati , deve approvare il bilancio preventivo relativo all’anno successivo
entro il 31 dicembre di ogni anno ed entro il 31 del mese di Maggio il Rendiconto
Economico e Finanziario che dovrà essere presentato alla stessa Assemblea
,unitamente alla Relazione Morale e Finanziaria , dal Consiglio Direttivo
.
I documenti di bilancio
debbono restare depositati presso la sede dell’ Associazione nei quindici
giorni che precedono l’ Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione
di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro richiesta.
Art.18
AVANZI DI GESTIONE
All’ Associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione stessa, ameno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge .
L’Associazione ha
l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 19
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento
dell’Associazione è deliberato dall’assemblea in prima convocazione
con la presenza di almeno i due terzi degli associati in regola con gli adempimenti
del presente Statuto ed a maggioranza dei due terzi degli stessi ed in seconda
convocazione con le maggioranze previste per la prima convocazione dall’art
7 del presente Statuto.
L’assemblea , così
costituita, delibererà in ordine alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento
per qualunque causa il patrimonio dell’Ente sarà devoluto ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità
, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge
23 dicembre 1996 n.662 , e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.20
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia
concernente il presente Statuto sarà risolta mediante arbitrato rituale
, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera
di Commercio di Roma, che i soci fondatori dichiarano di conoscere ed accettare
,da n. 3 arbitri nominati secondo detto Regolamento.
Gli arbitri decideranno
secondo diritto nel rispetto delle norme degli artt.806 e seguenti del Codice
di procedura Civile.
Art.21
GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI
Visto il carattere
solidaristico e lo spirito di volontariato che anima la costituzione del presente
Istituto Culturale, ogni carica , ad eccezione di quella del Presidente del
Collegio dei Revisori, sarà svolta a titolo gratuito.
Art.22
NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente
contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del
codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riguardo
a quelle del D.Lgs 4 Dicembre 1997 n. 460.