ISTITUTO CULTURALE LEONE XIII

       Nel 1991, anno in cui ricorreva il primo centenario della Rerum Novarum, fu approvato dalla Regione Lazio la L.R. n. 36/91 con lo scopo di istituire nel Comune di Carpineto Romano un "Centro di documentazione e di studi sociali" in onore di Papa Leone XIII.
Per ricordare ed onorare in maniera perenne e viva la figura di Papa Leone XIII, l'Associazione garantirà la sistemazione, il riordino, la conservazione e l'incremento del materiale documentale riguardante la vita, le opere di Leone XIII, assicurerà la fruizione pubblica di detto materiale e svolgerà un'azione tesa ad informare e pubblicizzare la ricerca storica su Leone XIII e sulle sue opere ed il suo tempo.
L'Associazione intende, inoltre, proporsi come centro studi del pensiero sociale della Chiesa, delle idee sociali nell'età di Leone XIII e dei diversi approcci culturali alla questione sociale.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
"ISTITUTO CULTURALE LEONE XIII"

L’anno 2000 tra i Sig.ri :

Si conviene quanto segue:

premesso

" ISTITUTO CULTURALE LEONE XIII "

ente che ha lo scopo di favorire, sostenere e promuovere l’attività di raccolta di documenti, memorie, e studi sul suo pontificato, sulla sua epoca e sulla questione sociale che nell’Enciclica "Rerum Novarum" trova la massima espressione, tutto ciò premesso e confermato

  1. Essi comparenti:
    dichiarano di costituire come, di fatto, costituiscono, una Associazione denominata

    " ISTITUTO CULTURALE LEONE XIII "

  2. l’ Istituto Culturale Leone XIII che non ha fini di lucro, ha lo scopo di favorire lo sviluppo del Centro di Studi Sociali intitolato al Papa Leone XIII al fine di promuovere le attività di ricerca, di sistemazione, riordino, conservazione e incremento del materiale documentale oggetto di studio riguardante la vita e le opere del Papa.
  3. l’ Associazione ha sede presso il Comune di Carpineto Romano e successivamente verrà ubicata in Carpineto Romano (RM ) in Largo del Lavatoio snc, presso il Centro Studi Sociali "Leone XIII".
  4. L’ Associazione è retta dallo Statuto che sottoscritto dai presenti si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ALLEGATO " A "

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ISTITUTO CULTURALE LEONE XIII"

Art.1) COSTITUZIONE
E’ costituita per iniziativa del Comune di Carpineto Romano e della Diocesi di Anagni-Alatri: L’ ASSOCIAZIONE ISTITUTO CULTURALE LEONE XIII in breve denominato " ISTITUTO CULTURALE LEONE XIII " in memoria del Papa Vincenzo Gioacchino Pecci elevato al soglio pontificio con il nome di Leone XIII.

Art.2) SEDE
L’ Associazione ha sede temporaneamente presso il Comune di Carpineto Romano e successivamente verrà ubicata in Carpineto Romano (RM) in Largo Lavatoio snc, presso il Centro Studi Sociali " Leone XIII " .

Art.3) SCOPI ISTITUZIONALI
1. L’ Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue le seguenti finalità :

L’Associazione intende, inoltre, proporsi come centro studi sociali:

  1. studio del pensiero sociale della Chiesa;
  2. studio delle idee sociali nell’età di Leone XIII ;
  3. studio nella storia dell’uomo dei diversi approcci culturali alla questione sociale.

2.L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art.4) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Il Patrimonio dell’ Associazione è costituito :

2. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intenda aderirvi e la quota annuale di iscrizione all’Associazione.

a. I versamenti degli associati possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l’ammissione e l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. Le quote degli associati non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art.5) SOCI E BENEMERITI DELLA ASSOCIAZIONE.
Il numero dei soci è illimitato.

Sono aderenti all’Associazione :

    1. Gli associati sono tenuti all’osservanza dello Statuto,dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

    2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
    3. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
    4. Sono soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione stessa.
    5. Sono soci Ordinari dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
    6. Sono Benemeriti dell’Associazione coloro che effettuano contributi , elargizioni, donazioni o lasciti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione.
    7. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
    Ciascun Aderente in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
    8. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvare e osservarne Statuto e Regolamento.
    9. Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento.Lo stesso Consiglio adotterà con successiva delibera un apposito Regolamento interno che disciplinerà i criteri di ammissione all’associazione.
    10. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa ; tale recesso , salvo il caso di recesso per giusta causa nel qual caso esso produce effetti immediati, ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.
    11.In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure agli altri gravi motivi, chiunque partecipa all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
    L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione , il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata.
    Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale nominato secondo l’art. 19 del presente Statuto ;in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

    Art.6) ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
    Sono Organi della Associazione :

    1. L’Assemblea degli aderenti alla Associazione;
    2. Il Consiglio Direttivo
    3. Il Presidente
    4. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

    L’elezione degli Organi dell’ Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’ elettorato attivo e passivo.
    Vige pertanto il principio dell’eleggibilità libera degli organi amministrativi e del voto singolo di cui all’art.2532 c.c.
    L’Istituto culturale potrà essere supportato nell’attività amministrativa dal settore cultura dell’amministrazione comunale del Comune di Carpineto Romano.

    Art.7) ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE
    L’assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l’organo sovrano dell’ Associazione stessa.
    L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’ anno per l’ approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 maggio) e del bilancio preventivo (entro il 31 Dicembre). Essa inoltre:

    L’Assemblea è convocata:
    - su iniziativa del Presidente e/o del Vice Presidente ed almeno due volte l’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo .
    - su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

    La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, alternativamente a mezzo lettera raccomandata a.r., fax, lettera o raccomandata a mano.
    L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
    In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
    L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
    Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza dei presenti.
    In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
    Per l’ approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi di gestione, riserve o fondi , occorre il voto dei favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
    Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
    I verbali delle riunioni delle deliberazioni della Assemblea , opportunamente numerati in via progressiva annuale, e debitamente firmati dal Presidente e/o dal Vice Presidente e dal Segretario della riunione, sono contenuti in apposito fascicolo sotto la cura e responsabilità del Segretario.

    Art.8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
    L’ Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 5 ( cinque ) ad un massimo di 9 ( nove ) membri compreso il Presidente,il Presidente Onorario e l’Assessore alla cultura pro-tempore del Comune di Carpineto Romano.
    I Consiglieri devono essere Aderenti all’Associazione, durano in carica per cinque anni e sono sempre rieleggibili .
    Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri l’ intero consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
    In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

    Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

    Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, alternativamente a mezzo lettera raccomandata A.R.,fax, lettera e raccomandata a mano da spedire a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti.
    Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
    Le deliberazione del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

    Art. 9. IL PRESIDENTE
    Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante dell’Ente.
    Il Presidente di diritto dell’associazione è il sindaco-pro – tempore del Comune di Carpineto Romano.
    Egli :

    1. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo ;
    2. Firma la corrispondenza e tutti gli atti ;
    3. Vigila sull’applicazione dello Statuto e sul rispetto delle competenze degli organi amministrativi;
    4. Sovraintende ai servizi ;
    5. Da disposizioni in merito alle modalità di esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo;
    6. Provvede a quanto necessario per il funzionamento dell’Associazione e per il buon andamento dei servizi ;
    7. Rappresenta l’Ente nei confronti dei terzi nelle azioni davanti alle autorità amministrative e giudiziarie, previo mandato del Consiglio, ove necessario ;
    8. Adotta tutti i provvedimenti in casi di urgenza riferendone al Consiglio nella prima adunanza ;
    9. Stipula i contratti deliberati dal Consiglio;
    10. Ordina le riscossioni dei pagamenti ;
    11. Compie tutti gli atti demandatigli dalla legge , dallo Statuto e dagli organi amministrativi.
    12. Nella sua attività il Presidente si avvale della collaborazione del Direttore e del Segretario dell’associazione.
      Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente , ed in caso di suo impedimento al vice, l’esercizio di determinate funzioni proprie del Consiglio stesso, precisandone la natura ed i limiti.

Art.10 PRESIDENTE ONORARIO
Il presidente onorario dell’Istituto culturale è di diritto il Vescovo della Diocesi Anagni-Alatri, socio fondatore dell’associazione.
Nelle manifestazioni ufficiali il Presidente onorario rappresenta a pieno titolo l’Istituto Leone XIII.

    Art.11 VICE-PRESIDENTE
    Il vice-Presidente viene eletto a maggioranza semplice del Consiglio d’amministrazione nella sua prima seduta, e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.
    Il Vice-Presidente esercita gli stessi poteri e funzioni del Presidente, in via sostitutiva e vicaria quando si verifichi un impedimento dell’esercizio di tali funzioni da parte del Presidente.

    Art.12 IL SEGRETARIO

    Il Segretario dell’Ente è nominato dal Consiglio Direttivo e dovrà avere una comprovata competenza culturale sulle tematiche leoniane e sociali.
    Il Segretario partecipa alle adunanze del Consiglio con semplice parere consultivo.
    Esso risponde direttamente al Consiglio Direttivo per tutto quanto riguarda le attività che il Consiglio stesso vorrà affidargli.
    Cura i rapporti con gli Enti esterni relativamente agli argomenti di sua competenza.

    Art.13 IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO CULTURALE
    Il Direttore è nominato dal consiglio direttivo e dovrà essere una riconosciuta personalità della cultura ed uno studioso di tematiche sociali con attitudini e capacità gestionali.
    Il Direttore dell’Istituto Culturale :

      a) Da esecuzione ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ;
      b) Coordina l’attività del Comitato Tecnico-Scientifico;

    c) Formula ipotesi di lavoro e suggerisce all’Organo amministrativo i mezzi necessari e più opportuni per la realizzazione dei fini che la Associazione si prefigge;
    d) Coordina e promuove le attività dell’Ente in modo che esse siano tempestive ed efficaci;
    e) Cura i rapporti con gli Enti esterni relativamente agli argomenti di sua competenza.

    Art.14 IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
    Il Comitato Tecnico Scientifico proporrà al Consiglio Direttivo le linee guida e gli indirizzi culturali da sviluppare nelle attività da programmare.
    I membri che comporranno il Comitato sono indicati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e dovranno essere studiosi prestigiosi della figura di Leone XIII e del pensiero sociale-cattolico e più in generale della Questione Sociale.
    Le funzioni del Comitato tecnico-scientifico sono gratuite.
    Non spetta agli stessi alcun rimborso di spesa ove non sia stata autorizzata preventivamente, ossia riconosciuta indispensabile all’adempimento del mandato.

    Art.15 COMITATO D’ONORE
    Il Consiglio Direttivo dell’Associazione individuerà, inoltre, un elenco di personalità di riconosciuto prestigio da inserire nel Comitato d’onore.

    Art.16 COLLEGIO DEI REVISORI
    Le funzioni di controllo sono esercitate da tre revisori dei conti membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea degli Associati, di cui uno indicato dall’amministrazione Comunale individuabile nel responsabile del servizio finanziario del Comune.
    Il Presidente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
    I Revisori dei Conti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati; essi possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.
    Ai Revisori dei Conti è affidata la vigilanza sulla gestione della Associazione.

A tal fine essi :

     

    Art.17 L’ESERCIZIO FINANZIARIO E IL BILANCIO
    L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
    L’assemblea degli Associati , deve approvare il bilancio preventivo relativo all’anno successivo entro il 31 dicembre di ogni anno ed entro il 31 del mese di Maggio il Rendiconto Economico e Finanziario che dovrà essere presentato alla stessa Assemblea ,unitamente alla Relazione Morale e Finanziaria , dal Consiglio Direttivo .
    I documenti di bilancio debbono restare depositati presso la sede dell’ Associazione nei quindici giorni che precedono l’ Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro richiesta.

    Art.18 AVANZI DI GESTIONE
    All’ Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, ameno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge .
    L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

    Art. 19 SCIOGLIMENTO
    Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati in regola con gli adempimenti del presente Statuto ed a maggioranza dei due terzi degli stessi ed in seconda convocazione con le maggioranze previste per la prima convocazione dall’art 7 del presente Statuto.
    L’assemblea , così costituita, delibererà in ordine alla nomina di uno o più liquidatori.
    In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell’Ente sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità , sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 , e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

    Art.20 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
    Qualsiasi controversia concernente il presente Statuto sarà risolta mediante arbitrato rituale , in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma, che i soci fondatori dichiarano di conoscere ed accettare ,da n. 3 arbitri nominati secondo detto Regolamento.
    Gli arbitri decideranno secondo diritto nel rispetto delle norme degli artt.806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

    Art.21 GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI
    Visto il carattere solidaristico e lo spirito di volontariato che anima la costituzione del presente Istituto Culturale, ogni carica , ad eccezione di quella del Presidente del Collegio dei Revisori, sarà svolta a titolo gratuito.

    Art.22 NORME DI RINVIO
    Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle del D.Lgs 4 Dicembre 1997 n. 460.